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Area: Welfare, Sociale e Casa

Ufficio: SERVIZI WELFARE E COESIONE SOCIALE - SEGRETERIA E U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA

E' una prestazione istituita per aiutare le madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico del datore di lavoro privato o pubblico) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'assegno (in tal caso l'assegno  spetta per la quota differenziale).

Il contributo per l'anno 2018 è pari a  € 1.713,10.

A CHI RIVOLGERSI: 

La concessione dell'assegno di maternità spetta al comune di residenza della madre, mentre l'erogazione viene effettuata dall'INPS.

Per il Comune di Seregno la domanda dell'assegno di maternità deve essere presentata dalla madre ai seguenti CAAF convenzionati, previa richiesta di appuntamento:

  • CAAF ACLI - via Carlini 11 - Seregno - tel. 0362 24.40.47
  • EMMECI GLOBAL SERVICE DI MESSINA CARMELA - C.so matteotti 177 - Seregno - tel. 0362 19.73.493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le sedi Inps che, nell'Ambito territoriale di Seregno sono:

Sede INPS di Seregno
Via della Boschina, 2
20831 SEREGNO (MB)
Centralino:0362.26011
e-mail: agenzia.seregno@inps.it

Sede INPS di Cesano Maderno
Via Padre Boga, 20
20811 CESANO MADERNO (MB)
Centralino: 0362.531211
e-mail: agenzia.cesanomaderno@inps.it

La Segreteria Amministrativa dei Servizi Sociali si occupa esclusivamente della fase concessoria.

COSA OCCORRE:

       IL RICHIEDENTE DEVE AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

  • residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenza nel Comune di Seregno al momento della presentazione della domanda;
  • trovarsi in una delle seguenti situazioni:

         - cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

         - cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato pubblico o di protezione sussidiaria;

          - cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno ( art.5 del D.Lgs 286/98 )

          - essere casalinga e disoccupata o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS  o dal datore di lavoro per il periodo di                      maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a euro 1.713,10 per l'anno 2018:

          - l'attestazione  del valore ISEE pari od inferiore ad € 17.141,45 per l'anno 2018;

         - il figlio se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di permesso/carta di soggiorno o essere iscritto sul                   permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori.

 

TEMPI:
 

La domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dall'evento (parto o affido preadottivo o adozione)

NORME COMUNALI O SUPERIORI: 

art. 65 legge 448/1998

NON TUTTI SANNO CHE: 

Nel caso di madre minorenne alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione.

L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).