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Area: Sicurezza e Viabilità

Vi sono violazioni del Codice della strada ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i.in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche conseguenze sul veicolo utilizzato.
Al momento della contestazione della violazione, pertanto, la polizia stradale procede a redigere due atti:
il verbale di accertamento
il verbale di fermo o di sequestro amministrativo del veicolo.
Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa).
Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale. Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto.
La durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Il questo caso il veicolo viene ricoverato in apposito luogo di custodia.

Al termine del periodo di fermo amministrativo, il veicolo è restituito direttamente all'avente titolo (non ènecessaria alcuna istanza di restituzione ) previo pagamento delle spese di trasporto e custodia se dovute.

NON TUTTI SANNO CHE: 

Sequestro o fermo amministrativo per violazioni amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)
Le principali disposizioni sono:

  • circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93
    C. d.S.);
  • la fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino
    una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un
    ciclomotore per il quale non èstato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97
    C.d.S.);
  • esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista
    di patentedi guida valida (art. 122 C.d.S.);
  • circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste
    (art. 170C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.);
  • circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.);
  • circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della
    legge n.298/1974 s.m.i.).

Per il sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale
( art. 224ter C.d.S.). Le principali disposizioni sono:

  • divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9ter C.d.S.);
  • guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
NOTE: 

Cosa succede al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo?

Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Ogni variazione del luogo di custodia deve essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.
Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia. In caso di notifica a mezzo posta, il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo.
Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213 C.d.S. Il termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d. custode-acquirente.

Mancata assunzione della custodia del veicolo nel termine di 10 giorni:

decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto, il quale, senza ulteriore avviso al proprietario, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode-acquirente.


Spese di custodia

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571).

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative:

Può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.
Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni penali
La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria competente in ordine al reato
contestato. Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187
(guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente. Qualora la sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà alla confisca obbligatoria del veicolo.
La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.