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E' possibile presentare il ricorso se si ritiene di essere stati multati ingiustamente e deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).

Eventuali comportamenti scorretti del personale operante, non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.

Chi può fare ricorso
Il conducente o il proprietario del veicolo o il legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso diminore.

A CHI RIVOLGERSI: 

al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);

oppure al Giudice di Pace presso il Tribunale della provincia dove è avvenuta la violazione (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice).

Il ricorso contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice
di Pace preclude la possibilità diricorrere al Prefetto (e viceversa);


Un ulteriore possibilità è quella di ricorrere al Comando di Polizia Locale che valuterà casi di particolare gravità segnalati dall'utente. Non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma di un invito all'ufficio che ha emanato l'atto a verificarne la validità e può essere inoltrato unicamente per gli avvisi di accertamento lasciati sul veicolo (preavviso).
Attenzione però,quest’ultima procedura, non interrompe i termini di pagamento pertanto, qualora la risposta del Comando di P.L. non arrivi entro i termini di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato; diversamente la sanzione diventerà esecutiva e verrà, a seconda dei casi, notificata oppure
iscritta a ruolo.

Se si ricorre al Prefetto, può essere inviato tramite la Polizia Locale all’indirizzo di cui sotto o direttamente al Prefetto, con raccomandata con avviso di ricevimento. Se è presentato al Giudice di Pace può essere consegnato di persona presso la Cancelleria Civile (via Borgazzi 27 - Monza) o per via postale (si allega la relativa modulistica).
Con sentenza n. 98/2004 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa.
Deve pertanto ritenersi ammissibile anche quest’ultimo mezzo per la presentazione del ricorso.

COSA OCCORRE:

Il ricorso deve essere presentato in carta semplice e deve contenere:

  • data di presentazione;
  • estremi del verbale;
  • generalità del ricorrente;
  • dati identificativi completi del veicolo;
  • indicazione chiara del motivo del contendere;
  • copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di
    invalidità, copia fotostatica della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa delmezzo, etc…);
  • firma in calce.
TEMPI:
 

Entro 60 giorni al Prefetto, 30 giorni al Giudice di Pace (pena la nullità del ricorso):

  • dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
  • dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge.

Se si è in possesso solo dell'avviso di accertamento (preavviso) lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.

NOTE: 

In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell'autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.