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Ufficio: CORPO POLIZIA LOCALE

Chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c'è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS) è a titolo gratuito ed esente da marca da bollo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 c3 lett c).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente. In quest'ultimo caso trattandosi di invalidità temporanea la marca da bollo da 16 euro è prevista.

Trattandosi di un titolo autorizzativo che concede alcune deroghe al Codice della Strada è soggetto a regole di utilizzo consultabili sul sito dell ACI raggiungibile al seguente link ACI - corretto uso del contrasegno invalidi

A CHI RIVOLGERSI: 

Sportello Informazioni URP Polizia Locale negli orari di attività

COSA OCCORRE:

Per ottenere il rilascio del contrassegno disabili gli aventi diritto devono presentare al sindaco del Comune di residenza la seguente documentazione:

– la certificazione dell’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o la cecità totale, o il residuo visivo non superiore a 1/20, o, infine, l’invalidità temporanea (in quest’ultimo caso la certificazione deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata dell’invalidità);

– la domanda redatta utilizzando gli appositi moduli presenti in fondo alla pagina;

– due fotografie formato tessera del richiedente;

– solo nel caso di rilascio di contrassegno temporaneo: una marca da bollo di € 16.00;

– solo nel caso di delega a terzi per il ritiro: la fotocopia del documento di identità del richiedente (delegante), e quella del delegato al ritiro del contrassegno.

Il rinnovo del contrassegno per disabili definitivo (valido per cinque anni) deve essere fatto entro i tre mesi successivi alla scadenza, presentando al Comune di residenza:

– la certificazione rilasciata dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno;

– la domanda di rinnovo redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;

– due fotografie formato tessera del richiedente;

– il contrassegno scaduto in originale;

– solo nel caso di delega a terzi per il ritiro: la fotocopia del documento di identità del richiedente (delegante), e quella del delegato al ritiro del contrassegno.

Il rinnovo del contrassegno per disabili temporaneo è effettuato con modalità parzialmente diverse da quelle previste per il rinnovo del contrassegno disabili definitivo. Tale rinnovo si effettua presentando al Comune di residenza:

– la certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio, e l’indicazione dei tempi di validità del nuovo contrassegno;

– la domanda di rinnovo redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;

– due fotografie formato tessera del richiedente;

– il contrassegno scaduto in originale;

– una marca da bollo di € 16.00;

– solo nel caso di delega a terzi per il ritiro: la fotocopia del documento di identità del richiedente (delegante), e quella del delegato al ritiro del contrassegno.

NON TUTTI SANNO CHE: 

In caso di decesso del titolare o della titolare, di perdita dei requisiti, o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito allo stesso Ufficio che lo ha rilasciato. In caso di furto o smarrimento del contrassegno è necessario presentare una denuncia alle Autorità competenti, e una domanda di duplicato allo stesso Ufficio preposto al rilascio dei contrassegni.

 

 

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  contrassegno