Pubblicato il: 02/05/2017   

La legge consente l'accensione degli impianti fino a un massimo di sette ore giornaliere senza necessità di ordinanza del Sindaco anche dopo la data di fine della stagione termica, ovvero il 15 aprile, ma solo se le condizioni climatiche ne giustificano l'utilizzo.

Questo è previsto dall’art. 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n° X/3965 del 31/07/2015.