Pubblicato il: 21/01/2020   

L'Agenzia delle Entrate informa che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del citato articolo 1, comma 2, del decreto n. 322 del 1998, che prevedeva, per i contribuenti, la possibilità di ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nonché la possibilità per l’Agenzia delle entrate di individuare ulteriori modalità di distribuzione o di invio dei modelli dichiarativi e di altri stampati.

Ciò premesso, a partire dalla prossima campagna dichiarativa 2020, l'Agenzia delle Entrate non provvederà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2).

Pertanto non sarà più possibile ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Rimane confermata, invece, la possibilità di scaricare i modelli dal sito dell'Agenzia delle entrate.